Art. 1.

      1. Agli spedizionieri doganali già iscritti all'albo professionale istituito dal titolo III della legge 22 dicembre 1960, n. 1612, è riconosciuto il diritto al trattamento pensionistico di anzianità in presenza di uno dei seguenti requisiti:

          a) un'anzianità contributiva minima di quaranta anni, ancorché maturata, in periodi non coincidenti, presso diverse forme obbligatorie di previdenza;

          b) un requisito anagrafico di cinquantotto anni e un'anzianità contributiva di almeno trentacinque anni, computata secondo il criterio di cui alla lettera a).

      2. Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, i requisiti di cui al comma 1, lettera b), possono essere aggiornati per mantenerli omogenei a quelli previsti dai commi 6, 7, 8, 9, 10 e 11 dell'articolo 1 della legge 23 agosto 2004, n. 243.
      3. Il trattamento pensionistico di anzianità liquidato ai sensi del comma 1, lettere a) e b), del presente articolo, è erogato dall'Istituto nazionale della previdenza sociale in conformità alle disposizioni di cui all'articolo 3 della legge 16 luglio 1997, n. 230.